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Il diritto dei transporti a livello internazionale. Azioni e mezzi per riscuotere il proprio credito

Il mezzo di trasporto maggiormente scelto dalle imprese per il trasporto delle loro merci è quasi sempre su gomma (camion) e ciò è foriero di conseguenze su un piano squisitamente giuridico.

A dire il vero, esiste anche il trasporto ferroviario commerciale ma è molto meno utilizzato per cronici ritardi di adeguamento delle infrastrutture ferroviarie dei singoli paesi a standard internazionali.

Invero, esistono al riguardo progetti per incrementarne l’uso ( la “cd alta velocità”) ma al momento in cui si scrive essi non riscuotono la medesima  popolarità del trasporto su gomma.

Per quanto riguarda, infine, il trasporto di merci via aerea e/o fluviale, tali modalità sono riservate ai viaggi intercontinentali e/o ai fiumi navigabili.

In questo articolo analizzeremo  le conseguenze  derivanti da un mancato pagamento di una fornitura di merci basata su di un contratto di trasporto stradale a livello internazionale.

Innanzitutto, è bene ricordare che la materia è regolata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio del 1956 cosi come rivista dal  protocollo di Ginevra del 1978.

Vediamo quali sono, in concreto, le possibili azioni esperibili contro il debitore estero internazionale ricalcitrante a pagare quanto dovuto.

L’articolo 30 della summenzionata convenzione stabilisce che, qualora il destinatario della merce non possa contraddire con il trasportatore e/o  un suo delegato, e qualora sorgessero delle difformità e/o riserve rispetto al carico ricevuto,  il destinatario ha l’obbligo di comunicarle entro 7 dalla consegna (domenica e/o festivi esclusi)  per iscritto al trasportatore.

In  caso contrario, si presume la conformità  del destinatario rispetto alla merce  consegnata.

Il termine prescrizionale dell’azione sorgente dal contratto di trasporto internazionale e/o europeo è normalmente quello di un anno mentre in caso di dolo e/o colpa grave si allarga a 3 anni.

La prescrizione decorre:

  • a. nel caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata;
  • b. nel caso di perdita totale, dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine convenuto o, se non è stato convenuto un termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore;
  • c. in tutti gli altri casi, dalla scadenza di un termine di tre mesi dalla data della conclusione del contratto di trasporto.

Il giorno sopraindicato come giorno d’inizio della prescrizione non è computato.

2. Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati. In caso di accettazione parziale del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso solo per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che afferma tali fatti. 1 successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione.

3. Con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo 2, la sospensione della prescrizione è regolata dalla legge del giudice adito. Lo stesso vale per l’interruzione della prescrizione.

4. L’azione prescritta non può più essere proposta, né sotto forma di domanda riconvenzionale, né sotto forma di eccezione.

Lo Studio Legale Scarante & Partners dispone di un’ampia competenza e/o esperienza al riguardo avendo un dipartimento specializzato in materia di diritto dei trasporti.

Alessandro Scarante

www.studiolegalescarante.info

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